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ATTENZIONE
Si invitano le officine autorizzate e i centri di revisione a non procedere all'acquisto dei bollini blu per l'anno 2012, in quanto non pił richiesto dalla normativa regionale.
A breve sarą scaricabile, da queste pagine e dal sito della Regione Piemonte, il nuovo certificato di controllo dei gas di scarico.
IN SEGUITO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE, n.70-2479 DEL 27/07/2011 (formato pdf 24 KB) , NON SI APPLICA PIU' IL BOLLINO BLU NE' QUELLO REVISIONE; INOLTRE, RECEPENDO LA MODIFICA DEL DISCIPLINARE, CHE VERRA' PUBBLICATO SUCCESSIVAMENTE, NON SI APPLICA PIU' LA VETROFANIA A SEGUITO DEL CONTROLLO DEI FUMI DI SCARICO.
Si informa che, in seguito alla delibera della Giunta Regionale
n.70-2479 del 27 Luglio 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte in data 4 Agosto 2011 (n. 31), a partire dal 1
settembre 2011 il controllo sui gas di scarico verrą effettuato con
periodicitą annuale e/o semestrale solo sui veicoli con omologazione
Euro 0, 1, e 2.
Sui veicoli con omologazione Euro 3 e successivi il controllo sui gas
di scarico verrą effettuato in sede di revisione periodica
dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285
(Nuovo Codice della Strada).
La Provincia di Torino fornisce alle officine autorizzate i bollini blu e le attestazioni.
L'impresa versa alla Provincia di Torino, a titolo di rimborso spese, la somma di
Euro 0,34 per ogni controllo effettuato.
L'importo viene versato anticipatamente, attraverso l'acquisto dei bollini blu.
L'acquisto dei bollini avviene presso lo Sportello Officine meccaniche previa presentazione di apposita richiesta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa in cui sono indicati i dati relativi all'officina autorizzata e il numero dei bollini che si intende acquistare.
Alla richiesta deve essere allegata la ricevuta del versamento effettuato per l'acquisto dei bollini.
Il versamento può essere effettuato mediante:
Per ogni acquisto di bollini dovranno essere sempre presentati i libretti metrologici dell'analizzatore e dell'opacimetro con la vidimazione attestante l'avvenuta taratura annuale.
Se l'apparecchiatura, pur conforme alle prescrizioni del D.M. 628/96 e successive variazioni ed integrazioni, non disponesse del libretto metrologico, dovrà essere presentato il certificato dell'avvenuta taratura.
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Ultimo aggiornamento: 24/01/2012