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Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 9 novembre 1992 (formato pdf 21 KB) e dell'articolo 15 del "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (formato pdf 83 KB) i locali dello studio di consulenza devono:
(1) L'idoneità viene verificata dai funzionari della Provincia di Torino mediante sopralluogo.
(2) Qualora lo studio di consulenza svolga anche attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza e quelli destinati all'attività di autoscuola possono avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria, ferma restando la limitazione relativa ai requisiti del titolare dell'autorizzazione.
(3) L' accesso ai servizi igienici deve avvenire esclusivamente dall'interno dei locali.
Si fa presente che nel caso di cessione di attività o trasferimento locali i funzionari della Provincia provvederanno ad effettuare un nuovo sopralluogo e non verrà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in locali che non abbiano le suddette caratteristiche, anche se già in precedenza autorizzati.
Ultimo aggiornamento: 19/08/2011