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PERSONALE ESECUTIVO

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Legge 8 agosto 1991 n. 264 (formato pdf 40 KB) e dell'art. 8 del "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (formato pdf 83 KB) le imprese che esercitano l'attività di consulenza possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di dipendenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (rapina), 628 (furto), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), e 648bis (riciclaggio) del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  • non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  • non sia stato interdetto o inabilitato.

Il titolare di impresa individuale, i soci in caso di società ed il personale dipendente adibito ad adempimenti anche puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.
Per ottenere il tesserino occorre presentare alla Provincia di Torino idonea istanza in bollo.

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Ultimo aggiornamento: 19/08/2011