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SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

La Provincia può autorizzare la sospensione dell' attività dello studio di consulenza, previa istanza in bollo del titolare dell'autorizzazione, per motivate e gravi esigenze, come indicato all'art. 10 comma 2 del "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (formato pdf 83 KB).
La sospensione è accordata per un periodo massimo di mesi dodici, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi.
Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio

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Ultimo aggiornamento: 19/08/2011