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REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
IN EVIDENZA:
Il requisito della dotazione del personale va
confermato ogni anno
entro il 31 gennaio.
Le imprese devono inviare
per posta presso il:
Servizio Trasporti della Provincia di Torino
Corso Inghilterra n.7
C.A.P 10138 Torino
Utilizzare il modello noleggi e linee (formato pdf 15 KB) se l'impresa
svolge servizi di linea.
Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.
1.3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attività dell'impresa che, fuori della fattispecie "dell'uso proprio", prevista dall'articolo 83 comma 1 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.
4.3. Le imprese che svolgono l'attività di trasporto su strada di persone, di cui all'articolo 1 comma 3, devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attività.
5. Onorabilità
- Il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, di cui all'articolo 3 comma 1, nonchè:
- dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
- Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:
- sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
- sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
- abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
- abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 ; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;
- abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ;
- abbia subìto, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974 , o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 ;
- abbia subìto, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
- sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.
- Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
- L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
- La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4,del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.
- Le imprese che svolgono l'attività di trasporto su strada di persone, di cui all'articolo 1 comma 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.
- La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.
- Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato:
- a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice;
- in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
- per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.
6. Requisito della capacità finanziaria
- Per le imprese che svolgono l'attività di trasporto su strada di persone, di cui all'articolo 1 comma 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
- cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
- cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.
- Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria la Provincia, autorità competente di cui all'articolo 3 comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.
- La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21, approvato con D.M. 28 aprile 2005 n. 161.
- Le imprese di cui al comma 3 comunicano alla Provincia, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata.
7. Requisito dell'idoneità professionale
- Per le imprese che svolgono l'attività di trasporto su strada di persone, di cui all'articolo 1 comma 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.
- Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8. (Consulta per informazioni sugli esami di idoneità professionale e le relative date delle sessioni il nostro sito web www.provincia.torino.it/trasporti/merci/esami/index.htm lettera H)
- Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
- In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4.
- Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:
- si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
- si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.
Requisito della dotazione del personale
Legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (stralcio)
4.2.d) Per le imprese che svolgono l'attività di trasporto su strada di persone il requisito della dotazione del personale è sussistente se il numero dei conducenti con rapporto di lavoro subordinato, avente un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio, e la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale, comunque rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 6 della L. n. 218/2003, è almeno pari all'80 per cento degli autobus destinati a noleggio con conducente in disponibilità dell'impresa. Al personale sono parificati i titolari, i soci amministratori ed i collaboratori familiari di imprese titolari delle autorizzazioni, dotati della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti dall'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Al fine di verificare la persistenza del requisito le imprese, ogni dodici mesi, inviano alla Provincia una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il personale in forza a libro matricola.
Requisito della dotazione di depositi e manutenzione degli autobus
Legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (stralcio)
4.2.g) Per le imprese che svolgono l'attività di trasporto su strada di persone il requisito della dotazione di depositi e manutenzione degli autobus è sussistente se l'impresa fornisce alla Provincia idonee soluzioni per il deposito del parco autobus, nonché idonee soluzioni tecniche per la corretta manutenzione dei mezzi.