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ARREDI E ATTREZZATURE

Come previsto dall'art. 4 del D.M. 17 maggio 1995 N. 317 (formato pdf 96 KB) l'arredo dell'aula d'insegnamento è costituita almeno dai seguenti elementi:

  • una cattedra ed un tavolo per l'insegnante
  • una lavagna di m. 1,10x80 o lavagna luminosa
  • posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie.

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MATERIALE PER LEZIONI TEORICHE
  1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:
    1. una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
    2. un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
    3. tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
    4. tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
    5. tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
    6. pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
    7. una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
    8. un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione, un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.

    Inoltre, le autoscuole di cui al punto a) - comma 10 - dell'art. 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che non aderiscono ad un centro d'istruzione sono dotate del materiale didattico di cui ai seguenti punti:
    1. una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
    2. una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
    3. elementi frenanti sia il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
  2. se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computers, possono essere adeguatamente ridotti le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo restando l'obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i) ed il materiale didattico previsto ai punti h) ed m).
  3. Le autoscuole, possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

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MATERIALI PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA

L'autoscuola deve possedere, per le esercitazioni di guida, i i veicoli di cui all'art. 6 comma 1 del D.M. 317/1995 (formato pdf 96 KB).

  1. un motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc e velocità di almeno 100 Km/h;
  2. un veicolo a motore della categoria B a quattro ruote e velocità di almeno 100 Km/h;
  3. un veicolo a motore della categoria C con massa massima autorizzata di almeno 10.000 Kg ed una lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunge la velocità di 80 Km/h;
  4. un veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h;
  5. un autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 Kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h o complesso costituito da un veicolo di d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata e' di almeno 18.000 Kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h o un autobus la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h con un rimorchio di almeno 4 metri.

Le autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In questo caso le dotazioni complessive delle singole autoscuole possono essere adeguatamente ridotte.

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Ultimo aggiornamento: 17/11/2011