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È data facoltà a due o più autoscuole di consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile agli art. 2602 e seguenti e costituire centri d'istruzione automobilistica ai sensi dell'art.7 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317 (formato pdf 96 KB) .
I consorzi devono essere riconosciuti dalla Provincia ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 (formato pdf 15 KB) art. 105 comma 3 lettera b e sono soggetti alla stessa disciplina delle autoscuole.
Nello specifico comunicano:
Il centro d'istruzione deve essere in possesso dei veicoli necessari per l'assolvimento delle funzioni demandate dalle autoscuole e delle attrezzature didattiche di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 317/1995 (formato pdf 96 KB) .
Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purche' dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri e non inviati al centro d'istruzione, nonche' della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.
Ultimo aggiornamento: 19/08/2011