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CENTRI DI ISTRUZIONE

È data facoltà a due o più autoscuole di consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile agli art. 2602 e seguenti e costituire centri d'istruzione automobilistica ai sensi dell'art.7 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317 (formato pdf 96 KB) .

I consorzi devono essere riconosciuti dalla Provincia ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 (formato pdf 15 KB) art. 105 comma 3 lettera b e sono soggetti alla stessa disciplina delle autoscuole.

Nello specifico comunicano:

  • la denominazione delle autoscuole che aderiscono al consorzio
  • il responsabile del centro d'istruzione
  • le generalità degli istruttori e insegnanti
  • l'ubicazione della sede del centro

Il centro d'istruzione deve essere in possesso dei veicoli necessari per l'assolvimento delle funzioni demandate dalle autoscuole e delle attrezzature didattiche di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 317/1995 (formato pdf 96 KB) .
Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purche' dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri e non inviati al centro d'istruzione, nonche' della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

Al centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non e' consentito iscrivere allievi direttamente nel centro. Non e' consentito riconoscere il centro d'istruzione che abbia sede in comune diverso da uno di quelli in cui siano dislocate le autoscuole consorziate.
Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei trasporti.

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Ultimo aggiornamento: 19/08/2011