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Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore.
Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province.
L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria. (Art. 123 del Codice della Strada in vigore dal 13 agosto 2010).
Per poter esercitare l'attività di autoscuola occorre presentare alla Provincia di Torino una Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) previo possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
La S.C.I.A. deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio Autoscuole della Provincia di Torino.
L'attività può essere concretamente iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A. alla Provincia di Torino.
La Provincia di Torino provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella S.C.I.A. ed a verificare l'idoneità dei locali con sopralluogo e può, sulla base delle risultanze, adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni o attestazioni false dell'esistenza dei requisiti o dei presupposti si è puniti con la reclusione da uno a tre anni.
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Ultimo aggiornamento: 17/11/2011