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L'autoscuola o il centro d'istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida.
Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'amministrazione può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di un'altra autoscuola o centro d'istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
Gli insegnanti ed istruttori per esercitare l'attività presso un'autoscuola devono essere autorizzati dalla Provincia, che verificherà il possesso dei seguenti requisiti:
L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonchè lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi ( art.8 comma 4 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317 (formato pdf 96 KB) ).
La circolare 80 del 13 maggio 1988 emanata dalla Direzione Generale MCTC prevede che è possibile utilizzare a tempo parziale presso le autoscuole personale avente già un altro rapporto di lavoro pubblico o privato purchè il datore di lavoro primario rilasci apposito nulla osta. Evidente che per detto personale dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi previdenziali e tributari.
L'organico dell'autoscuola può essere costituito anche esclusivamente da insegnanti ed istruttori a tempo parziale (circolare 17/96).
Presso le autoscuole può essere impiegato anche personale dipendente di pubblica amministrazione con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% purchè non eserciti funzioni incompatibili con l'attività svolta dalle autoscuole. Tale personale oltre all'autorizzazione del datore di lavoro dovrà dimostrare di svolgere presso la P.A. un lavoro a tempo parziale.
Per dismettere personale insegnante dall'autoscuola è necessaria una comunicazione scritta da parte del titolare dell'autoscuola, indirizzata alla Provincia, nonché la restituzione del titolo autorizzativo.
Qualora l'autoscuola abbia iscritto e direttamente presentato agli esami allievi in numero superiore a 160 nell'anno, ad eccezione di quelli inviati al centro d'istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni delle patenti, dovrà avere un ulteriore istruttore di guida.
Anche il centro d'istruzione che impartisce lezioni di guida che nel corso dell'anno prende in carico e presenti agli esami per il conseguimento della patente più di 160 allievi dovrà disporre di almeno due istruttori di guida.
Gli istruttori di guida possono esercitare la propria funzione fino al compimento dei 65 anni purchè non siano sopraggiunte limitazioni.
Successivamente, ai sensi del Decreto 8 luglio 1999 n. 432 (formato pdf 60 KB), gli istruttori possono svolgere le proprie funzioni, purchè mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE.
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Esami per insegnanti di teoria e istruttori di guida delle autoscuole
Ultimo aggiornamento: 17/11/2011