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LOCALI

I locali sede dell'autoscuola, ai sensi dell'art. 3 D.M. 317 del 17 maggio 1995 (formato pdf 96 KB), devono avere l'altezza minima prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola e devono comprendere:

  • un'aula di almeno mq 25 di superficie, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
  • un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
  • servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati (1).

(1) L' accesso ai servizi igienici deve avvenire esclusivamente dall'interno dei locali.
I suddetti requisiti vengono verificati dai funzionari della Provincia di Torino mediante sopralluogo.
Inoltre i locali devono essere provvisti della autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune ovvero, nel caso in cui il regolamento comunale non preveda il rilascio dell'autorizzazione, del parere igienico-sanitario rilasciato dalla A.S.L. competente.

Qualora l'autoscuola svolga anche attività di studio di consulenza automobilistica, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza e quelli destinati all'attività di autoscuola possono avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria, ferma restando la limitazione relativa ai requisiti del titolare dell'autorizzazione.

Si fa presente che non verrà consentito l'esercizio dell'attività in locali che non abbiano le suddette caratteristiche, anche se già in precedenza autorizzati, anche in caso di cessione di attività o trasferimento locali.

 

Ultimo aggiornamento: 19/08/2011