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REQUISITI DEL TITOLARE

Ai sensi dell' art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.. 285 Nuovo Codice della Strada, il titolare dell'impresa o i legali rappresentanti della società, devono:

  • avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento (1)
  • aver compiuto gli anni ventuno
  • risultare di buona condotta
  • essere in possesso di adeguata capacità finanziaria
  • possedere un diploma di istruzione di secondo grado
  • possedere l' abilitazione

(1) Pertanto grava sul titolare dell'autoscuola l'incompatibilità con ogni altra attività lavorativa, compresa la titolarità di altra autoscuola o studio di consulenza automobilistica.

Al titolare dell'impresa individuale è equiparato il legale rappresentante della società nella cui persona è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

L'attività non può essere esercitata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada (sorveglianza speciale di P.S. - divieto di soggiorno - obbligo di soggiorno o dimora).

Per le società i suddetti requisiti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, devono essere posseduti da tutti i soci aventi la legale rappresentanza.

Il requisito dell'idoneità tecnica con almeno una esperienza biennale di cui all'ultimo punto sopra elencato si perfeziona con l'esercizio effettivo, negli ultimi cinque anni, di ciascuna mansione per almeno due anni, ovvero 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di insegnante di teoria e 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di istruttore di guida.
Non è possibile cumulare i periodi di tempo di esercizio di una mansione con quelli dell'altra mansione per il raggiungimento dei due anni di esperienza.

In caso di revoca dell'esercizio dell'autoscuola per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimente revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi 5 anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

Si ricorda che l'art. 123 del Codice della Strada, come da ultima modifica del luglio 2010, stabilisce al comma 7 che “l'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria”.

Ne consegue che:

  • non esiste più la distinzione fra autoscuole di tipo A e di tipo B
  • per poter gestire una autoscuola occorre essere in possesso della patente D-E

Fanno eccezione le autoscuole autorizzate prima del luglio 2010, ma anche queste dovranno necessariamente adeguarsi alla prima variazione di titolarità (1) , come espressamente stabilito dall'art. 20 comma 6 della Legge 29 luglio 2010 n. 120.

Per maggiori delucidazioni rivolgersi allo Sportello Autoscuole.

Scarica la modulistica:


Note:
1) ...adeguarsi alla prima variazione di titolarità...: es. trasformazione societaria con cambio del titolare/rappresentante legale/ socio accomandatario/ socio amministratore che gestisce l'autoscuola, cessione di azienda...

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Ultimo aggiornamento: 04/01/2012