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Trasporti

Esami per l'idoneità professionale


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ESAME PER L'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA


ATTENZIONE!
Il 25 marzo 2011 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26/01/2011:"Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di Insegnanti ed Istruttori di Autoscuola" (G.U. n. 57 del 10/03/2011).

Sarà nostra cura fornire ogni possibile informazione al riguardo nel più breve tempo possibile.

Presentazione

L'art. 105, III comma, lettere c) e g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, attuando il trasferimento amministrativo di competenze dallo Stato alle Province, ha attribuito a queste ultime la gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali nella materia dell'autotrasporto e della motorizzazione civile.

Normativa

In corso di modifica e aggiornamento per l'adattamento al Decreto Ministeriale n. 17 del 26/01/2011.

Modulistica

Sono altresì disponibili i seguenti moduli:

Informazioni per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami

Si rammenta che possono presentare domanda per sostenere gli esami SOLO coloro che hanno la RESIDENZA ( E NON IL DOMICILIO ) nella provincia di Torino e nelle province ad essa convenzionate (tutte le province piemontesi, eccetto quelle di ASTI ed ALESSANDRIA).

Dal 25 aprile 2007 è richiesto il pagamento di un contributo spese di euro 100 per l'ammissione ad ogni singola sessione d'esame e per ogni categoria d'esame, come

disposto dalla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO N. 399 - 365618 DEL 24 APRILE 2007 (formato pdf 31 KB).

L'importo di euro 100 per candidato va corrisposto mediante versamento su bollettino di pagamento in conto corrente postale sul c/c n. 00216101 intestato all' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - SERVIZIO TESORERIA indicando la causale"Contributo spese per la partecipazione all'esame di... (specificare il tipo di esame)". Il versamento per la tassa di iscrizione all'esame deve essere nominativo e deve recare l'indicazione del nominativo del candidato e della tipologia d'esame cui si riferisce. NON VERRANO ACCETTATI VERSAMENTI CON NOMINATIVI DIVERSI DA QUELLO DEL CANDIDATO. La ricevuta del pagamento va quindi allegata alla domanda d'esame.

Le domande e i relativi allegati devono essere consegnati, unitamente alla marca da bollo da Euro 14,62 e all'attestazione del versamento, presso l'Ufficio Esami di corso Inghilterra n. 7 - Torino, settimo piano - stanza 6, aperto al pubblico nei giorni di lunedì (ore 14 - 16), martedì  (ore 9 - 12), mercoledì (ore 14 - 16) e giovedì (ore 9 - 12) , oppure spedite per posta con i necessari allegati, la marca da bollo da euro 14,62 e l'attestazione del versamento presso il Servizio Trasporti - Ufficio Esami, corso Inghilterra n. 7 (se spedita per raccomandata, inviare in via Maria Vittoria 12 - Torino).

Estratto dal Regolamento Provinciale degli esami:

Art. 8
Svolgimento delle prove d'esame

  1. Sostengono le prove d'esame i candidati, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, almeno 45 giorni prima della data fissata per ciascuna sessione e che siano stati convocati a norma del precedente articolo 7.
  2. In caso di deposito della domanda a mezzo del sistema postale fa fede la data di ricezione della stessa da parte degli Uffici competenti.
Prove d'esame

Insegnanti: l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. n. 17 del 26/01/2011 e si articola in quattro fasi:

  1. il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
  2. il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  3. il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  4. il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Istruttori: l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. n. 17 del 26/01/2011 e si articola in tre prove:

  1. il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
  2. il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  3. il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
    1. capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3, condotto da un componente della Commissione...(omissis)";
    2. capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B condotto da un componente della Commissione che funge da allievo...(omissis)...per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b);
    3. capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo...(omissis)...per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b)...(omissis)
    4. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di Istruttore di cui all'art. 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).
Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami
Art. 1 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17

I requisiti per conseguire l'abilitazione di Insegnante di teoria nelle autoscuole sono i seguenti:

a) età non inferiore a diciotto anni;

b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;

c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

d) patente di guida della categoria B normale o speciale;

e) possesso dell'attestato originale di frequenza al corso di formazione iniziale per Insegnante di teoria,


Art. 6 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17

"I requisiti per conseguire l'abilitazione di Istruttore di guida nelle autoscuole sono i seguenti:

  1. età non inferiore a 21 anni;
  2. diploma di istruzione di secondo grado;
  3. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
  4. patente di guida comprendente:
    1. almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);
    2. almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);
    3. almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli Istruttori di cui all'art. 5, comma 2.
  5. possesso dell'attestato originale di frequenza al corso di formazione iniziale per Istruttore di guida
Calendario anno 2012

INSEGNANTI di TEORIA:

  • 1° sessione: prove scritte 19 gennaio - prove orali 7 febbraio
  • 2° sessione: prove scritte 23 febbraio - prove orali 1° marzo
  • 3° sessione: prove scritte 3 aprile - prove orali 24 aprile
  • 4° sessione: prove scritte 3 luglio - prove orali 19 luglio
  • 5° sessione: prove scritte 25 ottobre - prove orali 27 novembre

ISTRUTTORI di GUIDA:

  • 1° sessione: prova quiz 23 febbraio - prova orale 1° marzo - prove pratiche 20 marzo
  • 2° sessione: prove scritte e orali 3 maggio, prove pratiche 24 maggio
  • 3° sessione: prove scritte e orali 11 settembre, prove pratiche 2 ottobre
  • 4° sessione: prove scritte e orali 4 dicembre, prove pratiche 18 dicembre

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Ultimo aggiornamento: 01/02/2012