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COSA SI INTENDE PER TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO?
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrono le seguenti condizioni:
- il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera ( leasing );
- il preposto alla guida e alla scorta del veicolo, deve essere, in alternativa:
- il titolare della licenza nel caso di impresa individuale;
- il lavoratore dipendente iscritto a libro paga;
- i collaboratori familiari;
- i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone (S.N.C e S.A.S)
- l'amministratore unico nelle società di capitali (S.R.L., S.C.A.R.L, S.P.A)
- il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente ma deve rappresentare solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell`attivita` principale delle persone, enti privati o pubblici, che lo esercitano.
A tal fine si considerano rilevanti le seguenti circostanze:
- le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche debbono avere stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
- l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi deve avere una porta utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attivita' principale dell'impresa;
- i costi dell'attività di trasporto non devono costituire la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa.
- le merci trasportate devono appartenere alle stesse persone , enti privati o pubblici o devono essere dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o devono da loro essere elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o vendere.
Il nostro ordinamento (Legge 6 giugno 1974, n. 298 e D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783) prevede che l'effettuazione di trasporti di cose in conto proprio con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 T sia subordinata al rilascio di apposita licenza da parte della PROVINCIA.
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