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Ai sensi dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 sono denominati Scuole Nautiche i centri di formazione per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche.
Le scuole nautiche possono essere di due tipi:
L'attività di scuola nautica è soggetta alla autorizzazione e alla vigilanza della Provincia in cui ha sede la scuola.
Per esercitare l'attività occorre presentare alla Provincia di Torino una Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) previo possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
La S.C.I.A. deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio Autoscuole - Studi di consulenza automobilistica - Scuole nautiche della Provincia di Torino.
L'attività può essere concretamente iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A. alla Provincia di Torino.
La Provincia di Torino provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella S.C.I.A. ed a verificare l'idoneità dei locali con sopralluogo e può, sulla base delle risultanze, adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni o attestazioni false dell'esistenza dei requisiti o dei presupposti si è puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Le autoscuole dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono presentare la S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di scuola nautica.
La materia è dettagliatamente disciplinata dal Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000 recante la "Disciplina delle scuole nautiche".Scarica la modulistica:
Ultimo aggiornamento: 17/11/2011