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La scuola nautica o il centro di istruzione deve avere la disponibilità di uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori ovvero uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni (articolo 14 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000).
Il titolare o il legale rappresentante o socio amministratore può cumulare le suddette funzioni se abilitato.
L'insegnante di teoria della scuola nautica, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Regionale e dell'art. 42 del D.M. n. 146/2008, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli/abilitazioni:
L'istruttore della scuola nautica, ai sensi dell'art. 31 del D.M. n. 146/2008, deve essere in possesso della seguente abilitazione:
Inoltre per svolgere l'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione occorre essere un esperto velista riconosciuto idoneo dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
Ultimo aggiornamento: 17/11/2011