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I locali della scuola nautica, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000 (formato pdf 55 KB) devono avere l'altezza minima prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola e devono comprendere:
(1) L' accesso ai servizi igienici deve avvenire esclusivamente dall'interno dei locali.
I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.
Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di autoscuola a quella di scuola nautica, trattandosi di quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento dell'idoneità dei locali purché la nuova attività non interferisca con l'attività principale.
Ultimo aggiornamento: 19/08/2011