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Il tributo è attribuito alle Province a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale (Art. 19 del D. L. 504/92 - Art. 49, c. 17 del D.Lgs 22/97).
Il tributo è applicato, come previsto dalla normativa, alle tariffe della tassa smaltimento rifiuti o alla tariffa di igiene ambientale, qualora istituita.
L'aliquota è stabilita annualmente dalla Provincia.
Il Comune oppure il soggetto (concessionario della riscossione, ecc.) incaricato dal Comune alla riscossione della tassa/tariffa rifiuti è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto della Provincia.
Gli estremi per il versamento sono:
PER I VERSAMENTI ESEGUITI DA ENTI PUBBLICI
gli estremi per il versamento sono:
C.C. Bancario: N. 60057, intestato a "Amministrazione Provincia di Torino";
c/o: la Banca d'Italia
IBAN: IT43R0100003245114300060057
CIRCOLARE 1/2011 TEFA DEL 20 LUGLIO 2011 - SCHEMI
Ultimo aggiornamento: 21/12/2011