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R1: Sì. La normativa regionale in proposito prevede innanzitutto che gli appartamenti utilizzati per l'esercizio dell'attività di B&B possiedano le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale. Debbono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti:
Camere da letto
Servizi igienico-sanitari
R2: Il prezzo è completamente a discrezione del gestore dell'attività di Bed & Breakfast. Tuttavia, è consigliabile:
R3: Non c'è un periodo prefissato, si può spaziare in qualsiasi parte dell'anno, basta rimanere tra i 45 e i 270 giorni. Comunque vi deve essere almeno un periodo minimo di apertura continuativo di 45 giorni.
Qualora si decida di aprire in vari periodi dell'anno e non continuativamente, oltre al periodo minimo di 45 giorni, gli altri periodi non possono essere inferiori ai 30 giorni. Un esempio: apertura dal 1° aprile al 30 settembre e dal 10 dicembre al 10 gennaio.
Naturalmente è possibile anche aprire per 270 giorni (o un numero inferiore) continuativi, ad esempio dal 1° marzo al 30 novembre.
R4: NO, infatti la legge regionale (n° 20 del 13 marzo 2000) parla esplicitamente della propria abitazione. La porzione di casa in cui viene svolto il Bed & Breakfast deve dunque far parte della stessa abitazione di famiglia. Si deve trattare della medesima unità abitativa secondo i dati del catasto, ovvero della stessa partita catastale.
Posso però svolgere l'attività di affittacamere, che non è soggetta a questo tipo di vincolo.
R5: SI, č possibile svolgere attivitā di Bed & Breakfast anche in seconde case. Deve sempre essere garantita l'ospitalitā e la presenza del titolare durante il periodo di esercizio.
R6: SI. I redditi derivanti dal B&B vanno dichiarati dal percettore riportandoli nel quadro RL del modello UNICO o nel quadro D del modello 730. Su questi redditi, che vanno a cumularsi con gli altri eventuali redditi dell'operatore, verrà calcolata di conseguenza la tassazione IRPEF. Come noto, le aliquote sono applicate a scaglioni di reddito secondo le norme vigenti.
Si noti che i redditi che derivano dall'attività di Bed & Breakfast, che vengono denominati redditi diversi, sono determinati come differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione, opportunamente documentate.
Al fine di documentare la riscossione delle somme, l'operatore deve rilasciare una ricevuta (non fiscale) redatta in duplice esemplare, sulla quale riportare la numerazione progressiva, la data di emissione, il numero di giorni di permanenza, il corrispettivo incassato.
R7: NO, infatti la Risoluzione n. 180/E del 14.12.1998 del Ministero delle Finanze fa presente che, ai sensi dell'art. 4, DPR n. 633/72, il presupposto soggettivo di imponibilità al tributo sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali e cioè rientranti in un'attività esercitata per professione abituale.
Pertanto, il carattere saltuario dell'attività di fornitura di "alloggio e prima colazione", peraltro richiamato fortemente nella normativa piemontese, che si identifica sostanzialmente con quello della occasionalità, ne consente in via generale l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. Ciò sempreché, naturalmente, tale attività, pur se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico, con un carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità dell'esercizio dell'attività stessa.
L'operatore di B&B "saltuario" e "non professionale" sarà dunque un semplice privato che, operando senza ricorrere alla partita IVA, è di conseguenza "esonerato" da tutta una serie di altri adempimenti/costi prettamente legati alla natura imprenditoriale dell'attività: tenuta della contabilità IVA, contribuzione INPS, iscrizione alla Camera di Commercio, eventuale iscrizione all'INAIL e così via.
R8: A differenza del passato non sono al momento previste misure di sostegno e finanziamento per l'avvio dell'attività di B&B e affittacamere. Non si può escludere che in futuro alcune possibilità siano nuovamente attivate e messe a disposizione dei gestori di strutture.
Di seguito riportiamo una selezione delle eventuali possibilità, compiuta sulla base di criteri quali la convenienza, la percorribilità e l'adeguatezza degli strumenti stessi agli obiettivi dei proponenti, in modo che gli interessati possano monitorare nel tempo le opportunità che si potranno determinare.
Per quanto concerne le normative nazionali ricordiamo:
Normative regionali:
La legge diviene operativa a seguito dell'approvazione del programma annuale degli interventi da parte della Regione Piemonte, mediante un bando che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
A chi chiedere la modulistica e le informazioni?
Alla Regione Piemonte, Direzione Turismo -
Via Avogadro 30 - 10128 Torino
Tel. 011 4323592 -
E-mail: offertaturismo@regione.piemonte.it
A chi chiedere la modulistica e le informazioni?
Alla Regione Piemonte, Direzione Formazione Professionale e Lavoro -
Via Pisano 6 10128 Torino
Tel. 011 4323689 -
Sito Internet: www.regione.piemonte.it/lavoro/incentivi/impresa/index.htm
R9: Le differenze sono essenzialmente tre:
R10: Naturalmente, anche se può essere spiacevole, è possibile rifiutare l'ospitalità a gruppi di persone che non desideriamo avere in casa.
Se questa esigenza è molto forte, è allora consigliabile non apporre cartelli sulla propria abitazione o nei pressi ed aderire ad un'associazione di B&B F che si occupi anche delle prenotazioni. E' infatti più semplice comunicare le proprie esigenze all'associazione che non direttamente alla clientela. Questa fungerà da filtro e passerà al B&B le prenotazioni solo dei clienti accettati di buon grado.
Ultimo aggiornamento: 01/09/2011