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TRASPORTI ECCEZIONALI
Nell'ambito del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino è istituito l'Ufficio del Traffico.
Esso si occupa anche del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità (art. 10, comma 6, del C.d.S.) nonché delle macchine agricole eccezionali (art. 104, comma 8, del C.d.S.). e delle macchine operatrici eccezionali (art. 114, comma 3 del C.d.S.)
L’Ufficio è competente al rilascio delle autorizzazioni sulle seguenti strade:
- nell’ambito del territorio della provincia di Torino
- strade provinciali e comunali
- strade ex statali trasferite alla Provincia
- strade ex statali trasferite alla Regione Piemonte
- nell’ambito del territorio della Regione Piemonte
- strade ex statali sia trasferite alle Province che alla Regione, strade provinciali e comunali
L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia di Torino previa intesa con le altre province interessate, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 qualora:
- l’itinerario non sia prefissato e l’impresa richiedente abbia sede nella provincia di Torino;
- l’itinerario non sia prefissato, il transito abbia origine al di fuori della Regione Piemonte e la provincia di Torino sia la prima interessata al transito;
- l’itinerario sia definito ed abbia origine nella provincia di Torino;
- l’itinerario sia definito ed abbia origine fuori Regione a la provincia di Torino sia la prima interessata al transito.
Le attività svolte dall’Ufficio trovano riferimento nelle seguenti norme:
- nazionali:
- per i veicoli in genere
- l’articolo 10 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della strada)
- gli articoli 9-20 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada)
- per le macchine agricole
- gli articoli 104 e seguenti del Codice della strada
- gli articoli 265-266-267-268 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada)
- per le macchine operatrici:
- l’articolo 114 del Codice della strada
- gli articoli 296, 297,299, 306 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada)
- regionali:
- legge regionale 19 luglio 2004 n.16“Trasferimento di funzioni alle province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale”.
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