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MODALITA:
Per questa categoria di veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata un'autorizzazione periodica (art. 10 del C.d.S. ed art. 13., punto B., lettera c., del Reg.) per una durata massima di 12 mesi. E' consentito il rinnovo di quest'ultima per 1 volta. Il periodo complessivo (rilascio di autorizzazione + rinnovo) non può superare 2 anni.
Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente, devono essere di norma indicati:
Per il transito di questi complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a 2 e 4 assi (che come è noto eccedono rispetto ai limiti legali sia in larghezza, che in altezza, che in lunghezza, che in peso) si deve corrispondere l'indennizzo per la maggiore usura stradale a mezzo di versamento da eseguire a favore dell' Amministrazione provinciale che rilascia l'autorizzazione.
Il pagamento dell'indennizzo della maggiore usura stradale dovuto all'eccedenza di peso deve essere corrisposto a titolo di acconto per ogni trimestre, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi (aventi massa massima di 40 t) e a quattro assi (aventi massa massima di 80 t), all'atto della domanda da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione.
Le somme versate sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre sulla base della
documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso.Tale documentazione è convalidata dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione.
In alternativa, le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso; in tal caso i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione dal versamento, dagli acconti come sopra determinati.
I versamenti, conformi a quelli indicati al comma 5 dell'art. 18 del regolamento al C.d.S., a partire dal 1° gennaio del 1993 sono adeguati automaticamente per ciascuno anno solare alle variazioni degli indici Istat pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti e sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alla Provincia di Torino che rilascia l'autorizzazione e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo.
Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. Qualora non sia possibile stabilire la lunghezza dei relativi percorsi la quota di indennizzo è ripartita in parti uguali tra le Regioni interessate e la provincia di Torino effettuando versamenti separati.
Dell'effettuato versamento fa fede per il territorio della Regione Piemonte l'originale dell'attestazione di versamento; per il territorio degli altri Enti le fotocopie delle ricevute di pagamento indennizzo usura strade allegate alla domanda di autorizzazione.
E' possibile rilasciare l'autorizzazione per l'intero territorio regionale quando l'impresa richiedente ha la sede principale nella provincia di TO., oppure l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Piemonte, e' la Provincia di Torino è il luogo in cui ha origine il transito.
Ultimo aggiornamento: 01/09/2011