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MODALITA:
Sono Veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione. Esse non debbono superare m. 2,50 nella parte anteriore, misurata dal centro dell'asse anteriore e il 40% della lunghezza reale del veicolo nella parte posteriore
Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e alla dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:
Per il transito dei veicoli adibiti al trasporto di Pali è rilasciata un'autorizzazione periodica (art. 10 del C.d.S. ed art. 13., punto B., lettera d)., del Reg.) per una durata massima di 12 mesi.
E' consentito il rinnovo dell'autorizzazione per un periodo uguale a quello autorizzato, purchè rientri in 2 anni.
E' possibile rilasciare l'autorizzazione per l'intero territorio regionale quando l'impresa richiedente ha la sede principale nella provincia di TO., oppure l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Piemonte, e' la Provincia di Torino è il luogo in cui ha origine il transito.
Ultimo aggiornamento: 01/09/2011