HOME | WELCOME/BIENVENUE | URP | MEDIAGENCYPROVINCIA | ACCESSIBILITÀ

Viabilità

Concessioni stradali


Sei in: Home > Viabilità > Concessioni stradali > Ufficio del Traffico: trasporti eccezionali > Modulistica > Trasporto e/o transito eccezionale singolo/multiplo


VEICOLI E TRASPORTI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITA'

(Autorizzazione per viaggi singoli o multipli)
  • Domanda di autorizzazione per veicoli e trasporti eccezionali di tipo singola/multipla (Mod 11A)
    Scarica il file in formato rtf (formato rtf 111 KB)

  • Domanda di proroga dell’autorizzazione per veicoli e trasporti eccezionali di tipo singola/multipla (Mod 11P)
    Scarica il file in formato rtf (formato rtf 32 KB)

MODALITA:

Sono considerati trasporti eccezionali (art. 10, comma 2 e 3 del C.d.S.) quelli effettuati non solo con veicoli eccezionali ma anche con veicoli normali che eccedono, con il loro carico, i limiti dimensionali previsti. Il carico trasportato deve essere, ad esclusione di casi specificatamente contemplati dal Codice, costituito da una o più cose indivisibili e cioè, cose non tecnicamente riducibili né per dimensioni, né per peso.
Per questa categoria di veicoli e trasporti, qualora il transito e/o trasporto eccezionale non rientra nelle combinazioni fissate per le autorizzazioni periodiche di cui all'art. 13 comma 2. lettera A) e B) de regolamento al C.d.S. è rilasciata una specifica autorizzazione alla circolazione (art. 10 del C.d.S. ed art. 13, comma 1. lett. (b) e (c) e comma 3. e 4. del Regolamento al C.d.C.), di tipo singolo o multiplo.

L'autorizzazione singola è rilasciata per un solo viaggio e la sua validità è al massimo di 1 mese.
L'autorizzazione multipla è rilasciata per un numero definito di viaggi e la sua validità è al massimo di 3 mesi.
E' consentita (per 1 volta) la proroga dell'autorizzazione non ancora scaduta per un periodo non superiore a quello originariamente concesso e solo per i viaggi che non sono ancora stati effettuati.
L'autorizzazione alla circolazione è rilasciata su percorso definito e per le strade comunali, provinciali e regionali del territorio della Regione Piemonte, (previo nulla osta da parte di tutti gli Enti proprietari delle strade interessate al transito) a tutte le Ditte che ne fanno richiesta, purchè in possesso dei requisiti necessari e aventi sede legale all'interno del territorio provinciale di Torino o pur aventi sede fuori dal territorio regionale piemontese, attraversano per prima la Provincia di Torino (L.R. 16/2004).
All'atto di presentazione della domanda, qualora, il veicolo e/o il complesso eccezionale superi i limiti previsti dall'art. 62 del C.d.S., è previsto il pagamento dell'indennizzo di maggiore usura stradale (art. 18 del Regolamento al C.d.S.), alle rispettive province per il tratto di strada che li interessa.

Torna su^

 

Ultimo aggiornamento: 01/09/2011