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MODALITA:
Per la categoria dei veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i) e j), e 204, comma 2, lettere a) e b), quali: autospazzatrici, autospazzaneve, autoveicoli grù, autoveicoli per il soccorso stradale, autoveicoli con pedana o cestello elevabile, rimorchi destinati a servire le motrici da cui sono trainati , rimorchi carrozzati conformemente alle motrici da cui sono trainati, è rilasciata un'autorizzazione periodica per una durata massima di 12 mesi e per un numero illimitato di viaggi. E' consentito il rinnovo di quest'ultima per 1 volta. Il periodo complessivo (rilascio di autorizzazione + rinnovo) non può superare 2 anni.
Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente, devono essere di norma indicati:
lo schema grafico longitudinale trasversale e planimetrico riportante:
I veicoli ad uso speciale, eccezionali per eccedenza di sagoma e/o di massa (artt. 61 e 62 del C.d.S.), sono dotati di speciali attrezzature - permanentemente installate - atte ad effettuare specifiche operazioni e e sono soggette al pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura stradale da corrispondersi, solo se eccedenti i limiti di massa e all'atto di presentazione della domanda all'Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Torino. L'importo, conforme a quello indicato al comma 5 dell'art. 18 del regolamento al C.d.S., a partire dal 1° gennaio del 1993, è adeguato automaticamente, per ciascuno anno solare, alle variazioni degli indici Istat pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti ed è versato, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alla Provincia di Torino che rilascia l'autorizzazione e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo.
Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. Qualora non sia possibile stabilire la lunghezza dei relativi percorsi la quota di indennizzo è ripartita in parti uguali tra le Regioni interessate e la provincia di Torino effettuando versamenti separati.
Il pagamento dell'indennizzo è annuale, ma su domanda del richiedente il versamento può essere effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso con la scadenza del periodo d'indennizzo pagato, decade la validità dell'autorizzazione.
La prova degli avvenuti versamenti relativi all'indennizzo convenzionale per la maggiore usura stradale, dovrà essere fornita mediante presentazione dell'attestazione di pagamento in originale per l'importo versato alla Prov. di TO.e con le fotocopie delle ricevute di pagamento per gli importi versati agli altri Enti.
Nella causale del versamento dovranno essere chiaramente indicati il tipo e la targa del veicolo.
E' possibile rilasciare l'autorizzazione per l'intero territorio regionale quando l'impresa richiedente ha la sede principale nella provincia di TO., oppure l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio della Regione Piemonte, e' la Provincia di Torino è il luogo in cui ha origine il transito.
Ultimo aggiornamento: 01/09/2011